Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio

Il Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. ha inviato specifica circolare nella quale, come da sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.04.2015 è stato ritenuto che l'Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all'Albo.
Vengono smentite le precedenti interpretazioni rese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e viene confermato un precedente favorevole al riguardo, il parere del Consiglio di
Stato del 15 marzo 2011 nell'affare n. 678/2010, ove si afferma che quando sussista il vincolo di esclusività, l'iscrizione all'Albo è funzionale allo svolgimento di un'attività
professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull'Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.
La sentenza riguarda espressamente la professione forense, ma i principi giuridici contenuti nella sentenza appaiono estensibili anche alla professione di architetto.
Dalla sentenza difatti emerge il generale principio che se l'esercizio della professione è svolto nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, il pagamento della tassa di
iscrizione all'Albo del dipendente ivi iscritto è a carico dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di attività che deve gravare sull'Ente stesso, e se tale pagamento
viene anticipato dal dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo. Si invitano gli Ordini in indirizzo a comunicare ai propri iscritti tale interpretazione giurisprudenziale, invitando i dipendenti pubblici iscritti agli albi a sottoporre la questione al proprio ente di appartenenza.
A tal fine, verrà comunque inviata da parte del CNAPPC apposita circolare alle P.A.

Sentenza Cassazione