In allegato il modulo per i neo iscritti da inserire nelle autercificazioni della piattaforma im@teria.
Step:
1. Effettuare l'iscrizione alla piattaforma im@teria con credenziali centralizzate;
2. Accedere in le mie certificazioni (barra in alto);
3. Scegliere dal menu a tendina l'opzione inizio obbligo formativo e compilare tutti i campi richiesti poi salvare;
4. Allegare il modulo sotto riportato compilato e firmato e salvare.
Il Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. ha inviato specifica circolare nella quale, come da sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.04.2015 è stato ritenuto che l'Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all'Albo.
Vengono smentite le precedenti interpretazioni rese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e viene confermato un precedente favorevole al riguardo, il parere del Consiglio di
Stato del 15 marzo 2011 nell'affare n. 678/2010, ove si afferma che quando sussista il vincolo di esclusività, l'iscrizione all'Albo è funzionale allo svolgimento di un'attività
professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull'Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.
La sentenza riguarda espressamente la professione forense, ma i principi giuridici contenuti nella sentenza appaiono estensibili anche alla professione di architetto.
Dalla sentenza difatti emerge il generale principio che se l'esercizio della professione è svolto nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, il pagamento della tassa di
iscrizione all'Albo del dipendente ivi iscritto è a carico dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di attività che deve gravare sull'Ente stesso, e se tale pagamento
viene anticipato dal dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo. Si invitano gli Ordini in indirizzo a comunicare ai propri iscritti tale interpretazione giurisprudenziale, invitando i dipendenti pubblici iscritti agli albi a sottoporre la questione al proprio ente di appartenenza.
A tal fine, verrà comunque inviata da parte del CNAPPC apposita circolare alle P.A.
Sentenza Cassazione
E' pervenuta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Catasto e Cartografia - la nota del 5 marzo scorso, prot. 31612, sull'argomento in oggetto. In allegato i cotenuti della stessa.
Agenzia delle Entrate nota n. 31612
La quota d'iscrizione viene comunicata annualmente dopo l'approvazione del Bilancio Preventivo.
Le richieste di cancellazione, qualora non s'intenda corrispondere la quota associativa annuale d'iscrizione, devono essere inoltrate durante il mese di dicembre (entro il 31.12) dell'anno precedente a quello per il quale si richiede la cancellazione stessa.